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Regio decreto 2410/1926

Art. 193 — I bagni di cui al precedente articolo devono esser fatti almeno a 3 ore di distanza dai pasti, con l'assisten…

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Art. 193. I bagni di cui al precedente articolo devono esser fatti almeno a 3 ore di distanza dai pasti, con l'assistenza di un aiutante di sanita', fornito di materiale di pronto soccorso, nonche' dell'ufficiale medico il quale vietera' il bagno a quegli avieri che non fossero in condizioni di salute da poterlo sopportare.

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