Regio decreto 2410/1926
Art. 189 — L'ufficiale medico deve giornalmente accertarsi della buona qualita' delle carne fresca e congelata, delle ve…
Art. 189. L'ufficiale medico deve giornalmente accertarsi della buona qualita' delle carne fresca e congelata, delle verdure, del pane, delle paste alimentari, dei legumi in genere e della buona conservazione di tutti gli alimenti in scatola, prima del loro uso per il rancio. Egli fara' frequenti visite alla cucina degli avieri per verificare se il locale non presenti inconvenienti nei riguardi dell'igiene, se sia mantenuto con proprieta', se i recipienti, specialmente quelli destinati per la cottura delle vivande, siano in ottimo stato di conservazione, e assaggera' sempre il rancio per assicurarsi del confezionamento igienico.
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