Regio decreto 2410/1926
Art. 180 — Oltre alla vigilanza igienica sul reparto aeronautico ed alla assistenza sanitaria ad avieri, sottufficiali e…
Art. 180. Oltre alla vigilanza igienica sul reparto aeronautico ed alla assistenza sanitaria ad avieri, sottufficiali ed ufficiali in ore fisse, il medico civile e' tenuto a prestare la sua opera quando si presenti il bisogno, in ogni momento, sia di giorno che di notte.
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