Regio decreto 2410/1926
Art. 177 — Le direzioni degli ospedali del Regio Esercito o della Regia Marina possono disporre l'invio in licenza di co…
Art. 177. Le direzioni degli ospedali del Regio Esercito o della Regia Marina possono disporre l'invio in licenza di convalescenza degli avieri, ed eseguire in loro confronto rassegne per provvedimenti medico-legali. In quest'ultimo caso debbono limitarsi ad esprimere il loro parere sul giudizio emesso dai medici incaricati di eseguire le rassegne, spettando al Ministero dell'aeronautica di prendere gli opportuni provvedimenti. Per quanto concerne i provvedimenti di licenza o medico-legali in confronto dei sottufficiali ed ufficiali, le stesse direzioni degli ospedali devono limitarsi a fare le relative proposte al reparto aeronautico competente dal quale dipendono i ricoverati. Possono inoltre dimetterli ed inviarli all'ente di provenienza, ove non siasi trattato di malattie infettive o gravi; in caso contrario, non potendo aver luogo la dimissione, devono inviare all'autorita' aeronautica competente un rapporto sulla malattia sofferta con la proposta medico-legale del caso. Spettera' poi ad essa autorita' prendere, con la massima urgenza, i relativi provvedimenti.
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