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Regio decreto 2410/1926

Art. 174 — Nessuna licenza puo' essere concessa dai direttori o medici curanti degli ospedali civili

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/174parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 174. Nessuna licenza puo' essere concessa dai direttori o medici curanti degli ospedali civili. Tuttavia essi possono fare in merito proposte al capo dell'Ufficio sanitario di zona il quale prende le determinazioni opportune. Spetta esclusivamente allo stesso capo dell'Ufficio sanitario di zona proporre i provvedimenti medico-legali pei ricoverati in detti ospedali.

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