Regio decreto 2410/1926
Art. 172 — Il capo dell'Ufficio sanitario di zona e' tenuto a visitare spesso i ricoverati negli ospedali civili, assicu…
Art. 172. Il capo dell'Ufficio sanitario di zona e' tenuto a visitare spesso i ricoverati negli ospedali civili, assicurandosi del trattamento curativo e dietetico che ricevono, vigilando a che il ricovero non si protragga oltre il necessario e prendendo contatto con i medici curanti e col direttore degli ospedali. In via eccezionale puo' delegare per le visite in ospedale civile gli ufficiali medici dei campi piu' vicini all'ospedale.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.