Regio decreto 2410/1926
Art. 153 — I medicinali necessari sono acquistati insieme a tutti gli oggetti e materiali di medicazione presso la piu' …
Art. 153. I medicinali necessari sono acquistati insieme a tutti gli oggetti e materiali di medicazione presso la piu' vicina farmacia militare. Il prelevamento e' fatto con i buoni di prelevamento di medicinali in uso nell'Esercito (mod. 309).
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