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Regio decreto 2410/1926

Art. 150 — I ricoverati all'infermeria devono essere annotati nel « Registro dei ricoverati all'infermeria »

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Art. 150. I ricoverati all'infermeria devono essere annotati nel « Registro dei ricoverati all'infermeria ». Per ogni infermo e' destinata una pagina del registro, giusta il modello annesso con le indicazioni cliniche precise e concise.

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