Regio decreto 2410/1926
Art. 15 — Il Comitato, nello svolgimento della sua azione presso gli Istituti medico-legali, non puo' intervenire nel m…
Art. 15. Il Comitato, nello svolgimento della sua azione presso gli Istituti medico-legali, non puo' intervenire nel merito degli accertamenti che si eseguono sui singoli individui. Di tali accertamenti sono direttamente responsabili gli ufficiali medici componenti gli Istituti stessi.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.