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Regio decreto 2410/1926

Art. 144 — Ogni infermeria, oltre i locali comuni o di ricovero degli infermi, deve avere una camera per la visita medic…

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Art. 144. Ogni infermeria, oltre i locali comuni o di ricovero degli infermi, deve avere una camera per la visita medica giornaliera, una o due camere d'isolamento per infermi sospetti, una camera con bagno, ed una camera pronta per l'eventuale urgente ricovero di qualche ufficiale traumatizzato intrasportabile.

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