Regio decreto 2410/1926
Art. 140 — Il capo del detto Ufficio, esaminata la dichiarazione, puo' visitare l'infermo
Art. 140. Il capo del detto Ufficio, esaminata la dichiarazione, puo' visitare l'infermo. Quando si tratti di cure balneotermali, se ritiene giustificata la proposta, provvede per la esecuzione delle cure presso gli stabilimenti balneotermali del Regio Esercito, in conformita' delle norme che annualmente verranno all'uopo stabilite dal Ministero dell'aeronautica.
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