Regio decreto 2410/1926
Art. 138 — Gli ufficiali medici devono avere particolari cure per le reclute, interessandosi in modo speciale del loro a…
Art. 138. Gli ufficiali medici devono avere particolari cure per le reclute, interessandosi in modo speciale del loro accasermamento, della loro alimentazione, delle loro condizioni collettive di salute, tenendo anche presente come facile sia nei primi momenti della vita militare lo sviluppo di forme morbose e specialmente esantematiche che, per la facilita' di contagio, possono diffondersi.
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