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Regio decreto 2410/1926

Art. 127 — Il libretto sanitario di volo deve essere redatto dall'ufficiale medico in duplice copia

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/127parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 127. Il libretto sanitario di volo deve essere redatto dall'ufficiale medico in duplice copia. Una di esse sara' conservata con tutta riservatezza dallo stesso ufficiale medico e l'altra inviata al Ministero dell'aeronautica, (Ufficio centrale di sanita'), al quale mensilmente sara' inviato anche il mod. A. All'atto in cui l'ufficiale o sottufficiale aeronavigante sara' inviato ad un Istituto medico-legale per la visita prescritta o straordinaria, il libretto deve essere trasmesso dall'ufficiale medico al direttore dell'Istituto, il quale ne prendera' visione, e, dopo avervi inserito il modello B, con la decisione presa a seguito della visita, lo restituira' all'ufficiale medico del campo. In caso di visita d'appello il libretto in parola deve essere trasmesso all'Istituto medico-legale di Roma, che, dopo la decisione del caso, lo restituira' al predetto ufficiale medico.

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