Regio decreto 2410/1926
Art. 127 — Il libretto sanitario di volo deve essere redatto dall'ufficiale medico in duplice copia
Art. 127. Il libretto sanitario di volo deve essere redatto dall'ufficiale medico in duplice copia. Una di esse sara' conservata con tutta riservatezza dallo stesso ufficiale medico e l'altra inviata al Ministero dell'aeronautica, (Ufficio centrale di sanita'), al quale mensilmente sara' inviato anche il mod. A. All'atto in cui l'ufficiale o sottufficiale aeronavigante sara' inviato ad un Istituto medico-legale per la visita prescritta o straordinaria, il libretto deve essere trasmesso dall'ufficiale medico al direttore dell'Istituto, il quale ne prendera' visione, e, dopo avervi inserito il modello B, con la decisione presa a seguito della visita, lo restituira' all'ufficiale medico del campo. In caso di visita d'appello il libretto in parola deve essere trasmesso all'Istituto medico-legale di Roma, che, dopo la decisione del caso, lo restituira' al predetto ufficiale medico.
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