Regio decreto 2410/1926
Art. 118 — L'ufficiale medico puo' proporre l'allontanamento temporaneo o definitivo dal servizio di un ufficiale o sott…
Art. 118. L'ufficiale medico puo' proporre l'allontanamento temporaneo o definitivo dal servizio di un ufficiale o sottufficiale, quando le condizioni di salute di questi siano tali da non dar affidamento di prestazione di utile servizio. In tal caso la proposta scritta dall'ufficiale medico, col parere del comandante dell'ente, sara' trasmessa al comando di zona che, sentito il capo dell'Ufficio sanitario di zona (il quale potra' sottoporre a visita l'infermo), la inoltrera' col suo parere al Ministero dell'aeronautica che provvedera' a termine di legge.
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