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Regio decreto 2410/1926

Art. 116 — Gli ufficiali e sottufficiali che rientrano in servizio dopo aver fruito di licenze di convalescenza, prima d…

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Art. 116. Gli ufficiali e sottufficiali che rientrano in servizio dopo aver fruito di licenze di convalescenza, prima di riassumere servizio, devono essere visitati dall'ufficiale medico dell'ente cui appartengono, al fine di ottenere una dichiarazione di idoneita' completa al servizio.

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