Regio decreto 2410/1926
Art. 108 — L'ufficiale medico prende nota degli ufficiali e sottufficiali ammalati nell'apposito « Registro degli uffici…
Art. 108. L'ufficiale medico prende nota degli ufficiali e sottufficiali ammalati nell'apposito « Registro degli ufficiali e sottufficiali infermi » segnando la diagnosi, la data d'inizio e il termine della malattia, se la cura sia stata eseguita a domicilio, in infermeria o in ospedale. Degli ufficiali e sottufficiali ammalati deve dare comunicazione al comandante dell'ente a cui essi appartengono.
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