Regio decreto 2410/1926
Art. 104 — L'ufficiale medico ha l'obbligo di visitare e curare senza alcun emolumento gli ufficiali e i sottufficiali c…
Art. 104. L'ufficiale medico ha l'obbligo di visitare e curare senza alcun emolumento gli ufficiali e i sottufficiali che appartengono all'ente presso il quale essi prestano servizio.
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