Regio decreto 452/1926
Art. 8 — R
Art. 8 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1. La scelta dei quadrupedi, veicoli e natanti e' fatta da una Commissione provinciale nominata dalla competente autorita' militare e costituita da un ufficiale superiore del Regio esercito che la presiede, da un delegato del Consiglio provinciale e da un esperto scelto dalla suddetta autorita' militare e che, sempre che sia possibile, sara' un ufficiale del Regio esercito.
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