Regio decreto 452/1926
Art. 5 — Legge 22 giugno 1913, n
Art. 5 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 5. La requisizione puo' essere estesa a tutto il Regno o limitata a parte di esso, generale per ogni capo preveduto nell'art. 1 o circoscritta ad alcuni. Essa e' ordinata dal Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.
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