Regio decreto 452/1926
Art. 28 — R
Art. 28 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 3. Alle requisizioni occorrenti alla Regia marina, nelle circostanze e per i casi specificati nell'art. 1, provvede l'autorita' militare, tranne i casi in cui l'autorita' militare marittima eserciti le facolta' di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge. Il numero e la specie dei capi da assegnare alla Regia marina sono determinati Con accordi fra il Ministero della guerra e quello della marina.
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