Regio decreto 452/1926
Art. 26 — Legge 22 giugno 1913, n
Art. 26 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 21. Qualsiasi contestazione o ricorso sulla regolarita' delle operazioni stabilite nelle precedenti disposizioni non puo' aver alcun effetto sospensivo sulle operazioni medesime.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 452/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.