Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 452/1926Art. 24
Regio decreto 452/1926

Art. 24 — Legge 22 giugno 1913, n

ELI /it/regio-decreto/1926/01/31/452/art/24parte di Regio decreto 452/1926
Art. 24 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 19. Il prodotto delle ammende riscosse e' devoluto per un quarto ai funzionari che abbiano accertato le trasgressioni.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 452/1926 · fonte Normattiva ↗

← Art. 23 Art. 25 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.