Regio decreto 452/1926
Art. 22 — R
Art. 22 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1. Chiunque sottrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula le cose indicate nella presente legge al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi imposti dalla competente autorita' per la esecuzione della precettazione o della requisizione, od in qualsiasi modo ostacola l'esecuzione stessa, e' punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da L. 100 a L. 5000.
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