Regio decreto 452/1926
Art. 19 — Legge 22 giugno 1913, n
Art. 19 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 15; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4. I quadrupedi, veicoli e natanti dichiarati idonei al servizio militare rimangono sempre a disposizione dell'autorita' militare, sibbene non sieno stati requisiti. E' pero' in facolta' del proprietario di offrire, in luogo del quadrupede, veicolo o natante prescelto, altro capo fra quelli di sua proprieta' non requisiti, purche' idoneo al medesimo servizio. Sull'offerta sostituzione decide la Commissione.
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