Regio decreto 452/1926
Art. 17 — R
Art. 17 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1. La requisizione dei natanti di laguna, di fiume, e lacustri ha luogo con le modalita' della presente legge, tranne per quanto si riferisce al prezzo e alle indennita' spettanti ai proprietari o detentori, indennita' e prezzo per i quali sono invece seguite le norme della legge sulla requisizione del naviglio mercantile.
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