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Regio decreto 452/1926

Art. 15 — R

ELI /it/regio-decreto/1926/01/31/452/art/15parte di Regio decreto 452/1926
Art. 15 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1. Le autorita' militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandante di divisione hanno facolta' di requisire, valendosi delle stesse Commissioni di cui al precedente art. 14, le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito e della Regia marina, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti. L'ordine e' dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti, sempreche' detti proprietari o detentori esercitino un'industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell'autorita' militare, in condizioni di poter corrispondere alla, richiesta fatta loro. Detto precetto deve indicare, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa, della prestazione. Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli o natanti di sua scelta, purche' rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli. Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni di cui nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d'opera con persone addette al servizio di quadrupedi, alla condotta ed al servizio dei veicoli e natanti ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad aver vigore durante la requisizione. L'indennita' e' stabilita dalla Commissione incaricata della requisizione o con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa e' determinata in ragione di tonnellata-chilometro per i trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in ragione di chilometro per i trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, col personale addettovi, resta a disposizione dell'autorita' militare per i servizi che essa credera' compiere. Si terra' sempre conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato d'uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni. L'indennita' e' corrisposta giusta le norme del penultimo capoverso dell'art. 14.

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