Regio decreto 452/1926
Art. 12 — R
Art. 12 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1. La requisizione puo' anche farsi in forma di semplice noleggio sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorita' militare. Tuttavia, trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito puo' chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione noleggio, che questa sia trasformata in requisizione definitiva. Nei casi di requisizione in forma di noleggio, all'atto del prelevamento la Commissione provinciale deve redigere un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo requisito e la determinazione del prezzo attuale, da farsi a norma dell'art. 9. La parte sara' anche invitata ad esporre le sue eventuali osservazioni ed a sottoscrivere il verbale. In caso di rifiuto se ne prendera' nota sul verbale stesso. L'indennita' di requisizione e' ragguagliata all'interesse legale commerciale sul prezzo predetto, oltre ad una quota da calcolarsi al termine della requisizione in ragione non superiore ad un sesto del prezzo stesso per un anno di uso del capo requisito. Tale quota sara' non superiore ad un dodicesimo se trattasi di quadrupedi. Nel calcolare la quota per le frazioni di anno, il mese incominciato si avra' per compiuto. Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, la Commissione provinciale liquidera' al proprietario una maggiore indennita' in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennita' che, se del caso, potra' anche raggiungere la totalita' del valore del capo stesso. Se il noleggio eccede la durata di un mese, l'indennita' puo' essere corrisposta a rate quindicinali posticipate. Al proprietario che adempie in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio e' corrisposto, con la prima rata d'indennita', un premio entro i limiti stabiliti dalle norme di attuazione della presente legge. La restituzione del capo requisito per noleggio e' effettuata, nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro.
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