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Regio decreto 452/1926

Art. 10 — Legge 22 giugno 1913, n

ELI /it/regio-decreto/1926/01/31/452/art/10parte di Regio decreto 452/1926
Art. 10 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 10; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1 e 4. L'autorita' militare e' in facolta' di fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo o natante il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato puo' essere sottoposto a requisizione giusta le norme segnate nell'articolo seguente. Il capo precettato puo' essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, finche' non sia indetta la requisizione o non gli sia pervenuto avviso personale di presentazione, purche' ne informi entro le ventiquattr'ore l'autorita' militare che lo precetto', oltre alla denunzia da farsi al Comune giusta l'art. 4. Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato e' in obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale attestazione la effettuata notificazione potra' essere fatta risultare da prova testimoniale. Il nuovo proprietario e' sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui e' venuto in possesso del capo precettato, salva facolta' dell'autorita' di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario. L'autorita' militare e' autorizzata, a sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima che sia indetta la requisizione e che sia notificato l'avviso personale di presentazione, e la sospensione ha effetto finche' non sia revocata.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 452/1926 · fonte Normattiva ↗

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