Regio decreto 2063/1925
Art. 4 — L'Istituto s'interdice di compiere operazioni proprie di credito fondiario.
Art. 4. L'Istituto s'interdice di compiere operazioni proprie di credito fondiario.
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- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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