Regio decreto 2063/1925
Art. 35 — La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente ed in sua assenza al vice-presidente
Art. 35. La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente ed in sua assenza al vice-presidente. Il Consiglio puo' delegare la firma, per determinati atti, al direttore generale od ai direttori di succursali.
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