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Regio decreto 2063/1925

Art. 33 — Il Consiglio e' convocato dal presidente, ed in sua assenza dal vice-presidente; si riunisce nella sede dell'…

ELI /it/regio-decreto/1925/10/23/2063/art/33parte di Regio decreto 2063/1925
Art. 33. Il Consiglio e' convocato dal presidente, ed in sua assenza dal vice-presidente; si riunisce nella sede dell'Istituto e soltanto eccezionalmente anche altrove. Per la validita' delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno due terzi dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le convocazioni sono fatte per lettera almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza e, nei casi di urgenza, potranno essere fatte anche con telegramma almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.

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