Regio decreto 2063/1925
Art. 31 — Il Consiglio d'amministrazione e' composto di 12 Membri
Art. 31. Il Consiglio d'amministrazione e' composto di 12 Membri. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono tenuti a prestare la cauzione nelle forme stabilite dall'art. 123 del Codice di commercio, la quale non sara' mai, anche nel caso di ulteriore aumento del capitale sociale, superiore alle L. 50,000. Per la rinnovazione o surrogazione parziale o totale dei consiglieri si osserveranno le disposizioni degli articoli 124 e 125 del Codice di commercio.
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