Regio decreto 2063/1925
Art. 2 — L'Istituto ha sede in Roma e potra' stabilire succursali in altre citta' del Regno
Art. 2. L'Istituto ha sede in Roma e potra' stabilire succursali in altre citta' del Regno. Ha la durata di 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925.
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- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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