Regio decreto 2063/1925
Art. 14 — L'importo del mutuo non puo' superare i due terzi della spesa complessiva per le nuove costruzioni e puo' rag…
Art. 14. L'importo del mutuo non puo' superare i due terzi della spesa complessiva per le nuove costruzioni e puo' raggiungere l'intero ammontare della spesa nei casi di trasformazione, sopraelevazione od ampliamento quando il valore dell'immobile preesistente rappresenti almeno un terzo del valore dell'immobile ad opere compiute.
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