Regio decreto 2009/1925
Art. 95 — Gli istitutori addetti al governo stabile delle squadre tengono un registro sul quale annotano i loro giudizi…
Art. 95. Gli istitutori addetti al governo stabile delle squadre tengono un registro sul quale annotano i loro giudizi sul contegno di ciascuno dei propri alunni e trascrivono i fatti di maggiore rilievo sui quali debbono riferire ai loro superiori.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 71, comma 1) la modifica dell'art. 95.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.