Regio decreto 2009/1925
Art. 93 — Ogni istitutore ha di regola il governo stabile di una squadra di convittori
Art. 93. Ogni istitutore ha di regola il governo stabile di una squadra di convittori. L'istitutore non puo' separarsi dagli alunni, se prima non li abbia consegnati ad altro istitutore che lo supplisca, o non li abbia condotti a scuola ed affidati alla vigilanza dei professori; li assiste, consiglia e governa durante le ore di studio e di ricreazione; dorme nella medesima loro camerata, si alza per primo e si corica per ultimo; siede a mensa con loro; li accompagna a passeggio, nelle gite, nelle cerimonie ufficiali e nelle visite ai musei, alle gallerie, ai luoghi d'interesse storico, artistico, industriale.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 71, comma 1) la modifica dell'art. 93.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.