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Regio decreto 2009/1925

Art. 93 — Ogni istitutore ha di regola il governo stabile di una squadra di convittori

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/93parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 93. Ogni istitutore ha di regola il governo stabile di una squadra di convittori. L'istitutore non puo' separarsi dagli alunni, se prima non li abbia consegnati ad altro istitutore che lo supplisca, o non li abbia condotti a scuola ed affidati alla vigilanza dei professori; li assiste, consiglia e governa durante le ore di studio e di ricreazione; dorme nella medesima loro camerata, si alza per primo e si corica per ultimo; siede a mensa con loro; li accompagna a passeggio, nelle gite, nelle cerimonie ufficiali e nelle visite ai musei, alle gallerie, ai luoghi d'interesse storico, artistico, industriale.

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