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Regio decreto 2009/1925

Art. 91 — Il vice-rettore tiene i seguenti registri: a) del movimento del personale addetto al convitto; b) del movimen…

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Art. 91. Il vice-rettore tiene i seguenti registri: a) del movimento del personale addetto al convitto; b) del movimento degli alunni; c) delle tabelle biografiche degli alunni; d) delle mancanze e delle punizioni disciplinari inflitte agli alunni; e) delle votazioni di profitto e di condotta degli alunni; f) dei malati e delle prescrizioni mediche; g) delle punizioni inflitte al personale assistente e di servizio.

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