Regio decreto 2009/1925
Art. 89 — Il vice-rettore coadiuva il rettore in tutte le attribuzioni del suo ufficio nei limiti determinatigli dal re…
Art. 89. Il vice-rettore coadiuva il rettore in tutte le attribuzioni del suo ufficio nei limiti determinatigli dal rettore stesso e durante le assenze di lui lo sostituisce in tutte le funzioni, salvo il disposto dell'articolo 9 di questo regolamento.
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