Regio decreto 2009/1925
Art. 84 — Precipua cura del rettore e' l'educazione degli alunni, che le famiglie affidano al suo convitto
Art. 84. Precipua cura del rettore e' l'educazione degli alunni, che le famiglie affidano al suo convitto. Egli, pertanto: visita frequentemente le camerate, interroga gli alunni sull'andamento dei loro studi, sui loro bisogni, sui loro desideri; stimola il senso della buona emulazione rivolgendo la giusta lode ai migliori in presenza dei compagni; al rimprovero e al castigo ricorre, avendo sempre di mira che l'animo del punito non sia sopraffatto ed umiliato, ma disposto al ravvedimento; riunisce ogni giorno di scuola gli istitutori ed assistenti, per discutere e dare suggerimenti sul contegno delle singole squadre; informa le famiglie - con le quali egli soltanto deve avere rapporti diretti e tenere corrispondenza - sulla condotta, sul profitto e sullo stato di salute degli alunni.
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