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Regio decreto 2009/1925

Art. 8 — Alle adunanze del Consiglio assiste, con voto consultivo il vice-rettore

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Art. 8. Alle adunanze del Consiglio assiste, con voto consultivo il vice-rettore. Vi assiste anche l'economo, parimenti con voto consultivo, tranne quando debbano trattarsi argomenti che si riferiscano alla gestione da lui tenuta.

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