Regio decreto 2009/1925
Art. 79 — Alla nomina degli istitutori assistenti provvede il rettore, entro il numero dei posti fissato dal Consiglio …
Art. 79. Alla nomina degli istitutori assistenti provvede il rettore, entro il numero dei posti fissato dal Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso, ed e' comunicata direttamente agli interessati e mediante affissione nell'albo del Convitto. L'incarico e' conferito per una durata non superiore ad un anno.
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