Regio decreto 2009/1925
Art. 76 — Le promozioni ai posti di rettore di 2ª classe e ai posti di rettore di 1ª classe si conferiscono rispettivam…
Art. 76. Le promozioni ai posti di rettore di 2ª classe e ai posti di rettore di 1ª classe si conferiscono rispettivamente ai vice-rettori e ai rettori di 2ª classe, nei modi prescritti dagli articoli 7 e 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
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