Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2009/1925Art. 66
Regio decreto 2009/1925

Art. 66 — Per quant'altro non sia espressamente disposto nei precedenti articoli, si applica relativamente al periodo d…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/66parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 66. Per quant'altro non sia espressamente disposto nei precedenti articoli, si applica relativamente al periodo di prova degli istitutori, vice-economi e maestri elementari straordinari dei Convitti nazionali l'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sue modificazioni.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 65 Art. 67 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.