Regio decreto 2009/1925
Art. 63 — L'assegnazione della sede e' fatta, d'ufficio, nell'atto stesso in cui si offre la nomina
Art. 63. L'assegnazione della sede e' fatta, d'ufficio, nell'atto stesso in cui si offre la nomina. Il rifiuto della sede assegnata equivale a rifiuto della nomina ed importa gli stessi effetti di cui all'articolo precedente. Nemmeno l'accettazione della sede puo' essere in alcun modo condizionata.
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