Regio decreto 2009/1925
Art. 56 — La commissione stabilisce l'ordine con cui sono chiamati alla prova orale i candidati ammessi
Art. 56. La commissione stabilisce l'ordine con cui sono chiamati alla prova orale i candidati ammessi. Perde il diritto alla prova orale chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente altro giorno.
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