Regio decreto 2009/1925
Art. 54 — La commissione esaminatrice nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione degli elaborati, verificata…
Art. 54. La commissione esaminatrice nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione degli elaborati, verificata la integrita' delle singole buste contenenti i lavori, le apre segnando sopra ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento. Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti.
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