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Regio decreto 2009/1925

Art. 54 — La commissione esaminatrice nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione degli elaborati, verificata…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/54parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 54. La commissione esaminatrice nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione degli elaborati, verificata la integrita' delle singole buste contenenti i lavori, le apre segnando sopra ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento. Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti.

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