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Regio decreto 2009/1925

Art. 48 — I candidati debbono dimostrare la loro identita' personale, al momento di ognuna delle prove scritta ed orale…

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Art. 48. I candidati debbono dimostrare la loro identita' personale, al momento di ognuna delle prove scritta ed orale, nei modi stabiliti dal bando.

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