Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2009/1925Art. 45
Regio decreto 2009/1925

Art. 45 — Per i concorsi a posti di istitutore e di vice-economo, ognuno dei commissari dispone complessivamente di 10 …

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/45parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 45. Per i concorsi a posti di istitutore e di vice-economo, ognuno dei commissari dispone complessivamente di 10 punti, dei quali non meno di 6 e non piu' di 8 sono riservati per l'esame e il resto e' destinato ai titoli. Alla commissione esaminatrice e' data ampia liberta' di ripartizione dei punti tra le prove d'esame e i titoli, nei limiti fissati dal precedente comma. La ripartizione deve essere fatta dalla commissione in modo uniforme per ogni commissario nella sua prima adunanza e deve essere chiaramente esposta e motivata nel verbale dell'adunanza e nella relazione. Quanto alla valutazione dei titoli, speciale preferenza e' data al servizio militare di combattente prestato nella guerra 1915-18 e al servizio di infermiera negli ospedali militari e della Croce Rossa prestato anch'esso nella guerra 1915-18, ai risultati conseguiti nei pubblici concorsi e ai titoli di stadio. Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli sono considerati nei riguardi del concorso come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli. I titoli sono valutati per ogni concorrente prima della prova orale, limitatamente a quelli fra i concorrenti che sono ammessi alla prova stessa, a norma dell'art. 55.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 44 Art. 46 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.