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Regio decreto 2009/1925

Art. 33 — I documenti specificati nel precedente articolo con le lettere da a) ad f) e la copia autentica di cui alla l…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/33parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 33. I documenti specificati nel precedente articolo con le lettere da a) ad f) e la copia autentica di cui alla lettera h) debbono essere legalizzati e i certificati di cui alle lettere b), c), d) ed e) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando.

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