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Regio decreto 2009/1925

Art. 25 — Ai funzionari ed impiegati statali dei convitti nazionali si applicano, quando non soccorrano norme speciali,…

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Art. 25. Ai funzionari ed impiegati statali dei convitti nazionali si applicano, quando non soccorrano norme speciali, le norme comuni vigenti per le corrispondenti categorie degli impiegati civili.

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